• Mer. Giu 3rd, 2026

Frontalieri: «Tassa sulla salute» e’ un’ imposta e viola accordi fiscali tra Svizzera e Italia

Il Consiglio di Stato ha preso atto dei risultati della perizia giuridica commissionata sulla «tassa sulla salute», adottata dal Parlamento italiano e non ancora entrata in vigore nelle Regioni di frontiera. L’analisi specialistica ha dimostrato che l’applicazione di questo provvedimento – che è a tutti gli effetti un’imposta – rappresenterebbe una violazione degli accordi fiscali fra Svizzera e Italia. Nelle prossime settimane il Governo ticinese discuterà la questione con l’Autorità federale competente e, infine, deciderà in merito al versamento all’Italia dei ristorni.

Nel quadro dell’approvazione della legge n. 213 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, il Parlamento italiano ha adottato una legge che consente alle regioni di frontiera interessate dal nuovo Accordo sulla fiscalità dei frontalieri di prelevare una «tassa sulla salute», definita formalmente «contributo di compartecipazione al servizio sanitario nazionale». La categoria interessata dal provvedimento sarebbe quella dei cosiddetti «vecchi frontalieri», ovvero coloro che rientrano nell’articolo 9 del nuovo Accordo entrato in vigore il 17 luglio 2023 e applicabile dal 1° gennaio 2024.  

Il Consiglio di Stato ha monitorato l’intero iter legislativo italiano – che non contempla ancora eventuali decreti d’attuazione da parte delle regioni intenzionate ad applicare la «tassa sulla salute» – constatando diversi problemi giuridici. In particolare, si ravvisa una potenziale violazione del nuovo Accordo sull’imposizione dei frontalieri, il quale prevede che soltanto in Svizzera si possano percepire imposte sul lavoro dipendente dei «vecchi frontalieri».  

Su questo punto, il Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno interpellare uno specialista di diritto tributario – il Prof. Dr. iur. Pascal Hinny, ordinario della cattedra di diritto tributario all’Università di Friborgo – per valutare l’eventuale inosservanza del principio di imposizione esclusiva in Svizzera e, di conseguenza, una potenziale violazione del nuovo Accordo sull’imposizione dei frontalieri.  

La conclusione dello studio condotto dal Prof. Hinny determina che l’applicazione della «tassa sulla salute» rappresenterebbe una violazione dell’Accordo sulla fiscalità dei frontalieri o della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Svizzera e Italia. Infatti, poiché la Convenzione disciplina in modo esaustivo il diritto di imposizione dei redditi da attività lucrativa svolta in Svizzera dai «vecchi frontalieri» e attribuisce il diritto di imposizione esclusivamente alla Svizzera, dal punto di vista svizzero la riscossione unilaterale della «tassa sulla salute» – un’imposta secondo il diritto interno svizzero e il diritto autonomo in materia di convenzioni – sullo stesso reddito da lavoro da parte di enti territoriali italiani costituisce, da una prospettiva svizzera, una violazione dei citati accordi. Determinare se si tratti di una imposta o di un altro tipo di tributo è quindi fondamentale per determinare una violazione dell’accordo tra i due Paesi (in particolare del capoverso 1 dell’articolo 9).  

Alla luce della perizia del Prof. Hinny, che qualifica la «tassa sulla salute» come un’imposta, risulta che il suo prelievo costituirebbe una violazione del nuovo Accordo sulla fiscalità dei frontalieri.  

In considerazione di tale conclusione, il Consiglio di Stato si rapporterà con l’Autorità federale competente con l’auspicio che la stessa sostenga le ragioni della Svizzera e del Cantone Ticino nelle prossime settimane e, successivamente, deciderà in merito al versamento dei ristorni all’Italia.

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