
“Un contributo di solidarietà non può trasformarsi, attraverso la sua applicazione continuativa, in uno strumento ordinario di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a carico delle imprese. L’ordinanza del Tar Lazio rappresenta un passaggio di grande rilievo e apre una riflessione destinata ad avere effetti anche sul dibattito relativo al payback dei dispositivi medici”.
Lo dichiara il presidente nazionale di Conflavoro Pmi Sanità, Gennaro Broya de Lucia, commentando l’ordinanza 12115 del 2 luglio 2026 con cui il Tar Lazio ha rimesso alla Corte costituzionale la disciplina del payback farmaceutico sugli acquisti diretti. Secondo il giudice amministrativo, è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che pongono stabilmente a carico delle aziende farmaceutiche il 50% dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica. I dubbi riguardano, tra gli altri, gli articoli 3, 23, 41 e 117 della Costituzione e investono la natura ormai permanente del contributo, la sua imprevedibilità nell’ammontare, la proporzionalità dell’onere e l’incidenza sulla libertà d’impresa e sull’autonomia contrattuale. “Il Tar evidenzia che il payback farmaceutico, introdotto nel 2013 e stabilizzato dal 2019, opera ormai senza limiti temporali. In questo modo rischia di perdere il carattere eccezionale e solidaristico, trasformandosi in un prelievo strutturale destinato a finanziare in via ordinaria la spesa sanitaria”, osserva Broya de Lucia. Nell’ordinanza il Tar richiama inoltre le analogie con il payback sui dispositivi medici e la sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale, che aveva ritenuto conforme alla Costituzione quel meccanismo esclusivamente con riferimento al periodo 2015-2018. “È lo stesso Tar a collegare i due sistemi. Se la Consulta dovesse affermare che un contributo di solidarietà non può diventare stabile, cronico e imprevedibile, questo principio non potrà essere ignorato rispetto a eventuali estensioni del payback dei dispositivi medici oltre il 2018”, aggiunge il presidente di Conflavoro Pmi Sanità.
L’ordinanza riguarda direttamente il comparto farmaceutico e non produce effetti immediati sul contenzioso relativo ai dispositivi medici. Tuttavia, secondo Conflavoro Pmi Sanità, il collegamento giuridico assume particolare rilievo anche alla luce delle differenze tra i due sistemi: nel settore farmaceutico il tetto di spesa è noto in anticipo ed è monitorato periodicamente dall’Aifa, mentre nel comparto dei dispositivi medici i tetti regionali relativi al periodo 2015-2018 sono stati definiti solo nel 2019 e gli sforamenti certificati nel 2022, quando le forniture erano già state eseguite e i rapporti contrattuali conclusi.
“Se il Tar dubita della prevedibilità dell’onere perfino nel sistema farmaceutico, la questione è ancora più delicata per le oltre 4.000 imprese dei dispositivi medici, il 95% delle quali sono Pmi con margini e capacità finanziarie molto diverse rispetto alle big pharma”, sottolinea Broya de Lucia. Per Conflavoro Pmi Sanità il Governo non dovrebbe attendere la decisione della Corte costituzionale, ma intervenire per sospendere il payback sui dispositivi medici, escluderne formalmente l’applicazione alle annualità successive al 2018 e avviare il definitivo superamento del meccanismo. Nelle more della riforma, l’associazione chiede l’introduzione di una franchigia effettiva per micro e piccole imprese, criteri di riparto proporzionati ai margini reali delle PMI produttrici e distributrici, l’adeguamento del tetto di spesa al fabbisogno degli ospedali e la riapertura del Tavolo sulla governance dei dispositivi medici e del confronto interministeriale. “La sostenibilità del Servizio sanitario nazionale non può essere affidata a prelievi imprevedibili sul fatturato delle imprese che garantiscono tecnologie, assistenza e continuità delle forniture. Un’emergenza non può diventare una regola permanente. Il Governo intervenga per tutelare un settore strategico per l’innovazione, l’occupazione e la qualità delle cure”, conclude Broya de Lucia.
