La legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo, entrata in vigore il 1° maggio 2010, ha contribuito a migliorare profondamente la salute della popolazione svizzera. L'iniziativa popolare «Protezione contro il fumo passivo», che sarà sottoposta a votazione il 23 settembre, intende rendere più severo il disciplinamento vigente, ampiamente accettato.
Secondo il Consiglio federale e il Parlamento questa regolamentazione ha dimostrato la sua efficacia e ha permesso di migliorare notevolmente e in tempi brevi la tutela della popolazione e dei lavoratori. Da diversi studi è emerso che dall'introduzione del divieto di fumo l'incidenza di certe patologie cardiovascolari e respiratorie connesse al fumo passivo è diminuita. Il Consiglio federale ritiene che queste conseguenze positive sulla sanità pubblica costituiscano un successo.
L'attuale legge è il risultato di diversi anni di lavoro del Parlamento per giungere a un compromesso ed è ampiamente accettata dalla popolazione, anche dai fumatori. Essa rispetta la tradizione federalistica, per cui i Cantoni hanno la facoltà di emanare leggi cantonali per aumentare il livello di protezione della popolazione. Quindici Cantoni, rappresentanti il 77 percento della popolazione svizzera, hanno infatti deciso di emanare leggi più severe di quella federale.
L'iniziativa popolare chiede che il fumo sia abolito per principio da tutti gli edifici pubblici e i posti di lavoro nell'insieme del Paese. Nella gastronomia sarebbero ancora ammesse soltanto sale fumatori senza servizio.
Anche il Consiglio federale attribuisce molta importanza alla protezione dal fumo passivo e la legge vigente ha numerose conseguenze positive sulla sanità pubblica. D'altra parte ritiene inopportuno modificare una legge efficace ed ampiamente accettata dopo appena due anni. Per di più, la proposta dell'iniziativa pregiudicherebbe il margine di manovra cantonale nella regolamentazione della protezione dal fumo passivo.
Il Consiglio federale e il Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa.









