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COVID. INGRESSO IN ITALIA, ECCEZIONI ALL’ OBBLIGO DI GREEN PASS E TAMPONE

 

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione, l’obbligo di presentazione della certificazione verde non si applica:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;

c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20;
d) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, Salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
e) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
f) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
g) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;

h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;
i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
l) a coloro che fanno ingresso nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 24 ore in localita? estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione. Inoltre, se lo spostamento avviene con mezzi privati, a questa categoria di ingressi non si applica l’obbligo di compilazione del modulo digitale di localizzazione del passeggero.

Per queste categorie di ingressi, l’eccezione all’obbligo di tampone precedente all’ingresso sul territorio nazionale si cumula a quelle previste per l’obbligo di isolamento fiduciario e di tampone al termine dell’isolamento.

Informazioni:
 
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