Coronavirus Ticino, mascherina nei negozi. Chiuse discoteche, sale da ballo e club. Nuove regole per la ristorazione e assembramenti

Arriva la stretta in Ticino, dopo il continuo aumento dei contagi (oggi 40) degli ultimi giorni. In una conferenza stampa a Bellinzona, Norman Gobbi, Presidente del Consiglio di Stato, Raffaele De Rosa, Direttore del Dipartimento della sanità e della socialità e Giorgio Merlani, Medico cantonale, hanno fatto il punto della situazione annunciando alcune nuove direttive, che entreranno in vigore domani, venerdì 9 ottobre, alle ore 19 fino al 30 ottobre.
Le principali riguardano l'utilizzo della mascherina in negozi e centri commerciali come già avviene in altri Cantoni e la chiusura di discoteche, sale da ballo e club. Novità anche per il settore della ristorazione (ammessa solo la consumazione al tavolo) e gli assembramenti:
1. Gli assembramenti di più di 30 persone nello spazio pubblico, segnatamente nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi, sono vietati. Negli assembramenti fino a 30 persone devono essere rispettate le raccomandazioni concernenti l’igiene e il distanziamento sociale, salvo per le persone che vivono nella stessa economia domestica
2. È decretata la chiusura di discoteche, sale da ballo e club.
3. In tutte le strutture della ristorazione è ammessa unicamente la consumazione al tavolo, rispettivamente al posto assegnato. Si deve provvedere alla raccolta dei dati degli ospiti, registrando – per almeno una persona al tavolo – in particolare:
- cognome, nome,
- domicilio
- numero di telefono,
- ora di arrivo e di partenza.
Il gerente e/o responsabile deve garantire con misure adeguate la correttezza dei dati di contatto rilevati. I dati sugli avventori devono essere conservati in forma elettronica suddivisi giornalmente per un periodo di 14 giorni.
4. Per il personale che lavora nelle strutture della ristorazione deve essere tenuto un piano di lavoro, che indichi l’ora di arrivo e di partenza dal locale.
5. Le strutture della ristorazione devono poter trasmettere al Medico cantonale a prima richiesta l’elenco degli avventori di un determinato giorno con le indicazioni prescritte entro due ore, tra le 07.00 e le 22.00, sette giorni su sette. Il gerente e/o responsabile comunica ai clienti il numero da chiamare in caso di necessità.
6. Il personale addetto al servizio alla clientela nelle strutture della ristorazione è tenuto a indossare una mascherina facciale. È obbligatoria la mascherina chirurgica o una mascherina in tessuto certificata, in buono stato e indossata in maniera da coprire bocca e naso. Visiere e dispositivi analoghi non possono sostituire la mascherina. Il personale addetto alla clientela che per motivi particolari, segnatamente di natura medica con certificato medico per l’esenzione della mascherina facciale, è ammesso al lavoro.
7. Nei negozi e centri commerciali è obbligatorio l’uso della mascherina facciale per la clientela. I gestori e/o i responsabili provvedono alla messa a disposizione dei necessari disinfettanti per le mani.
In tutti gli spazi interni accessibili al pubblico, se non protetto da un dispositivo strutturale in plexiglas o equivalente, è fatto l’obbligo al personale addetto alla clientela di portare la mascherina facciale (ai sensi del punto 6).
Sono esentati da quest’obbligo i bambini fino al compimento dei 12 anni e le persone che per motivi particolari, segnatamente di natura medica con certificato, non possono portare mascherine facciali.
8. Per gli edifici scolastici e di formazione valgono le disposizioni degli specifici piani di protezione.
9. L’uso della mascherina rimane per il resto fortemente raccomandato in tutte le situazioni dove non è possibile mantenere il distanziamento fisico, negli spazi chiusi accessibili al pubblico, come pure nei veicoli privati su cui viaggiano persone non appartenenti ad una medesima economia domestica.
10. Le manifestazioni pubbliche o private con presenza cumulativamente superiore ai 300 partecipanti devono essere preventivamente autorizzate dal Comune in cui si tiene
l’evento e poi approvate dal “Gruppo di lavoro grandi eventi” incaricato dal Consiglio di Stato. Per gli eventi con presenza inferiore a 300 persone valgono le misure previste a livello federale e/o cantonale (vedi punto 3.) e le norme previste nei singoli piani di protezione settoriali.
Durante e a margine di questi eventi, se sono possibili contatti tra i partecipanti, devono essere rispettate le distanze sociali o sempre indossata la mascherina. Il gestore o l’organizzatore è tenuto a vigilare.
11. Ai gestori di strutture accessibili al pubblico e agli organizzatori di manifestazioni è ribadito l’obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione, garantendo l‘adempimento delle prescrizioni stabilite dall’ordinanza COVID-19 situazione particolare, tra cui il basilare obbligo di mettere a disposizione disinfettanti per le mani.
12. Chi è tenuto a mettersi in quarantena secondo l’Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale di viaggiatori deve annunciarsi entro due giorni dalla sua entrata, ai sensi dell’art. 5, compilando l’apposito formulario (reperibile al sito https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/popolazione/viaggiatori/) oppure annunciandosi alla hotline cantonale COVID-19 (tel.: 0800 144 144; e-mail: hotline@fctsa.ch).
13.Le violazioni delle disposizioni della presente risoluzione sono perseguibili penalmente secondo l’art. 83 LEp. Possono inoltre essere adottati gli opportuni provvedimenti amministrativi, compresa la chiusura di singole strutture secondo l’art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare.
14. La presente risoluzione entra in vigore il 9 ottobre 2020 dalle ore 19:00, ha effetto fino al 30 ottobre 2020 e annulla e sostituisce la risoluzione n. 4891 del 1°ottobre 2020.
15. Le misure adottate sono pubblicate sul Foglio ufficiale e in forma elettronica nel sito del Cantone.
16.Contro la presente risoluzione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, nel termine di 30 giorni dall'intimazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).