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Coronavirus Svizzera, deroghe su omologazione medicamenti

Per continuare a garantire la disponibilità di un’ampia varietà di vaccini anti-COVID-19 nella situazione attuale è necessario adeguare l’ordinanza 3 COVID-19. Nella sua seduta del 27 ottobre 2021, il Consiglio federale ha deciso il disciplinamento derogatorio corrispondente nonché ulteriori adeguamenti tecnici.

Secondo la legge sui prodotti terapeutici, in Svizzera, i farmaci possono essere autorizzati solo per un periodo di tempo limitato se nessun farmaco equivalente è autorizzato e disponibile nel paese.

In particolare per quanto concerne i vaccini anti-COVID-19, per il momento è comunque importante che ne sia messa a disposizione un’ampia varietà da diversi fornitori e con tecnologie differenti. Tuttavia, questo auspicio si scontra attualmente con la condizione contenuta nel diritto in materia di agenti terapeutici. Pertanto, il Consiglio federale ha deciso di introdurre nell’ordinanza 3 COVID-19 un disciplinamento derogatorio corrispondente.

Ha inoltre prorogato i disciplinamenti straordinari relativi alle assemblee di società fino alla fine del 2022. Sarà così possibile tenere assemblee generali virtuali anche dopo il 1° gennaio 2022.

Il Consiglio federale ha inoltre prorogato di tre mesi, fino alla fine di quest’anno, i provvedimenti di protezione dei lavoratori particolarmente a rischio, che contengono prescrizioni per l’occupazione di queste persone e disciplinano soprattutto il caso in cui un lavoratore particolarmente a rischio dovesse essere esentato dall’obbligo di lavorare con continuazione del pagamento dello stipendio.

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